Art. 30

Importo dell’aiuto

In vigore dal 27 giu 2008
Importo dell’aiuto 1.   Gli Stati membri fissano l’importo dell’aiuto e, se del caso, il prezzo minimo per i produttori di vino di cui all’, e li comunicano alla Commissione compilando le parti pertinenti degli allegati I, V e VII. Tali importi possono essere adeguati, in particolare in funzione della regione di produzione e della categoria di vino, in base a criteri oggettivi e non discriminatori. In ogni caso l’aiuto è fissato in modo che il prezzo versato al produttori di vino non superi il prezzo di mercato della regione di produzione e della categoria di vino corrispondenti. 2.   Se del caso, gli Stati membri riducono in proporzione il prezzo minimo da versare ai produttori di vino il cui titolo alcolometrico è stato aumentato mediante aggiunta di saccarosio o di mosto col beneficio dell’aiuto di cui all’ del regolamento (CE) n. 479/2008.
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Importo dell’aiuto (Art. 30 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo