Art. 28

Definizione della misura

In vigore dal 27 giu 2008
Definizione della misura 1.   Fatto salvo il disposto dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 e nei limiti delle risorse disponibili, di cui ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo, gli Stati membri che avviano la distillazione di crisi sull’intero loro territorio o parte di esso, per una o più categorie di vino, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, ne informano la Commissione attraverso una modifica dei programmi di sostegno. 2.   Gli Stati membri possono imporre l’obbligo della distillazione di crisi a tutti i loro produttori o a una parte dei medesimi, in base a criteri oggettivi e non discriminatori. 3.   Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione della misura prevista dal presente articolo.
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Definizione della misura (Art. 28 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo