Art. 28
Definizione della misura
In vigore dal 27 giu 2008
Definizione della misura
1. Fatto salvo il disposto dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 e nei limiti delle risorse disponibili, di cui ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo, gli Stati membri che avviano la distillazione di crisi sull’intero loro territorio o parte di esso, per una o più categorie di vino, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, ne informano la Commissione attraverso una modifica dei programmi di sostegno.
2. Gli Stati membri possono imporre l’obbligo della distillazione di crisi a tutti i loro produttori o a una parte dei medesimi, in base a criteri oggettivi e non discriminatori.
3. Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione della misura prevista dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:555:oj#art-28