Art. 17
Misure ammissibili
In vigore dal 27 giu 2008
Misure ammissibili
Gli investimenti sovvenzionati rispettano le norme comunitarie applicabili al tipo di investimento considerato.
Le spese ammissibili sono le seguenti:
a)
costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
b)
l’acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (interessi, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;
c)
spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.
In deroga alla lettera b), e unicamente per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (14), gli Stati membri possono, in casi debitamente giustificati, stabilire le condizioni alle quali l’acquisto di materiale d’occasione può essere considerato spesa ammissibile.
Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli investimenti nell’ambito della misura relativa alla catena di trasformazione conseguano l’obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività.
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