Art. 15

Livello dell’aiuto

In vigore dal 27 giu 2008
Livello dell’aiuto Gli Stati membri possono inserire nel programma di sostegno la misura di cui all’ del regolamento (CE) n. 479/2008 in base alle seguenti disposizioni: a) il sostegno non può essere concesso per un periodo non superiore a tre anni; b) la partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione rappresentano, nel primo, nel secondo e nel terzo anno di funzionamento del fondo, una quota del contributo dell’organizzazione di produttori al fondo stesso nel primo, secondo e terzo anno di funzionamento, pari al: i) 10 %, 8 % e 4 % negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004 o dopo tale data; ii) 5 %, 4 % e 2 % negli altri Stati membri; c) gli Stati membri possono fissare massimali per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione; d) gli Stati membri adottano le modalità di applicazione di tale misura.
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