Art. 15 · Livello dell’aiuto

Art. 15

Livello dell’aiuto

In vigore dal 27 giu 2008
Livello dell’aiuto Gli Stati membri possono inserire nel programma di sostegno la misura di cui all’ del regolamento (CE) n. 479/2008 in base alle seguenti disposizioni: a) il sostegno non può essere concesso per un periodo non superiore a tre anni; b) la partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione rappresentano, nel primo, nel secondo e nel terzo anno di funzionamento del fondo, una quota del contributo dell’organizzazione di produttori al fondo stesso nel primo, secondo e terzo anno di funzionamento, pari al: i) 10 %, 8 % e 4 % negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004 o dopo tale data; ii) 5 %, 4 % e 2 % negli altri Stati membri; c) gli Stati membri possono fissare massimali per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione; d) gli Stati membri adottano le modalità di applicazione di tale misura.
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