Art. 14
Compensazioni
In vigore dal 27 giu 2008
Compensazioni
1. Gli Stati membri calcolano ogni anno i costi diretti della vendemmia verde per i diversi metodi, manuale, meccanico e chimico, che autorizzano in applicazione dell’, paragrafo 1, lettera a), punto iii). Se sulla stessa superficie si applica più di un metodo, la compensazione è calcolata in funzione del metodo meno costoso.
2. Gli Stati membri definiscono la perdita di reddito causata dalla raccolta verde in base a criteri oggettivi e non discriminatori.
Fatto salvo il disposto dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri fissano l’importo del sostegno di cui all’, paragrafo 3, del medesimo regolamento in base a spese standard e a stime standard della perdita di reddito. Gli Stati membri procurano che i calcoli:
a)
contengano unicamente elementi verificabili;
b)
siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
c)
indichino chiaramente la fonte dei dati;
d)
siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali.
L’aiuto è erogato per la superficie vitata, definita in conformità all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
Storico versioni
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