Art. 12
Condizione di attuazione della vendemmia verde
In vigore dal 27 giu 2008
Condizione di attuazione della vendemmia verde
1. In relazione alle misure relative alla vendemmia verde gli Stati membri:
a)
adottano modalità di applicazione della misura che comprendono
i)
la notifica preventiva della vendemmia verde;
ii)
l’importo della compensazione da versare;
iii)
disposizioni atte a garantire che le superfici sottoposte a vendemmia verde siano mantenute in buone condizioni vegetative, che l’applicazione della misura non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative e che sia possibile effettuare controlli sulla corretta esecuzione della misura; in relazione a tali obiettivi gli Stati membri possono applicare restrizioni alla misura in base a criteri oggettivi e non discriminatori, ad esempio tenendo conto dei diversi tempi di maturazione delle singole varietà, dei rischi ambientali o fitosanitari o del metodo da usare;
b)
stabiliscono il termine di presentazione delle domande di vendemmia verde all’interno del periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 maggio di ogni anno;
c)
entro il 31 maggio valutano se la situazione del mercato giustifichi l’applicazione della vendemmia verde per riequilibrare il mercato e prevenire una crisi;
d)
garantiscono che la misura sia eseguita correttamente controllando l’effettiva esecuzione delle operazioni; le superfici che beneficiano dell’aiuto per la vendemmia verde sono sottoposte sistematicamente a controlli in loco dopo l’esecuzione; sono sottoposte a controllo le particelle oggetto di domande di aiuto.
Il controllo di cui al primo comma, lettera d), consiste nella verifica:
i)
dell’esistenza del vigneto e dell’effettiva coltivazione della particella;
ii)
della completa rimozione o distruzione di tutti i grappoli;
iii)
del metodo utilizzato; gli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la vendemmia verde conservano le prove dei costi dell’operazione.
Per garantire che nella particella che beneficia dell’aiuto non rimanga più uva commercializzabile, i controlli sono effettuati tra il 15 giugno e il 31 luglio di ogni anno e, in ogni caso, sono completati entro il periodo normale di invaiatura (Baggiolini stage M, BBCH stage 83) nella zona considerata.
2. La vendemmia verde non può essere praticata per due anni consecutivi sulla stessa particella.
3. In caso di danno totale o parziale subito dalle colture prima della data della vendemmia verde a causa, in particolare, di calamità naturali ai sensi dell’, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 (13) della Commissione, non è erogato alcun sostegno.
4. In caso di danno totale o parziale subito tra la data del pagamento dell’aiuto per la vendemmia verde e il periodo della vendemmia, non può essere erogata nessuna compensazione finanziaria nell’ambito dell’assicurazione del raccolto per perdite subite sulla superficie che ha già beneficiato dell’aiuto.
Storico versioni
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