Art. 2

Prima presentazione dei programmi di sostegno

In vigore dal 27 giu 2008
Prima presentazione dei programmi di sostegno 1.   La presentazione del progetto di programma di sostegno di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 si riferisce ai cinque esercizi finanziari dal 2009 al 2013. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il progetto di programma di sostegno per via elettronica utilizzando il modulo riportato nell’allegato I. Gli Stati membri trasmettono nello stesso modo alla Commissione la tabella finanziaria relativa al progetto di programma di sostegno nazionale, di cui al primo comma, utilizzando il modulo riportato nell’allegato II. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena adottate o modificate, le disposizioni legislative relative ai progetti di programma di sostegno di cui al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri che decidono di trasferire al regime di pagamento unico l’intero importo della rispettiva dotazione nazionale, a partire dall’esercizio finanziario 2010 e per tutto il periodo indicato nell’allegato II del regolamento (CE) n. 479/2008, presentano una volta per tutte entro il 30 giugno 2008 il modulo figurante nell’allegato II del presente regolamento, compilando adeguatamente la riga corrispondente. 4.   Gli Stati membri che decidono di inserire caratteristiche regionali nei programmi di sostegno possono presentare anche informazioni dettagliate a livello regionale, utilizzando il modulo figurante nell’allegato III del presente regolamento. 5.   Gli Stati membri sono responsabili delle spese dalla data di ricevimento del programma di sostegno, da parte della Commissione, fino alla data in cui il programma entra in applicazione ai sensi dell’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008.
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