Art. 3

Modifiche dei programmi di sostegno

In vigore dal 27 giu 2008
Modifiche dei programmi di sostegno 1.   I programmi riveduti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono presentati alla Commissione utilizzando il modulo figurante nell’allegato I del presente regolamento, insieme, se pertinente, alla tabella finanziaria riveduta, redatta utilizzando il modulo figurante nell’allegato IV del presente regolamento. Gli Stati membri di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono esentati dalla presentazione del modulo figurante nell’allegato IV. Gli Stati membri sono responsabili delle spese dalla data di ricevimento del programma di sostegno modificato da parte della Commissione fino alla data in cui il programma entra in applicazione ai sensi dell’, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008. 2.   Tranne in caso di adozione di misure di emergenza in seguito a calamità naturali, le modifiche dei programmi di sostegno possono essere presentate non più di due volte per esercizio finanziario. Se ritiene necessario modificare il proprio programma di sostegno, lo Stato membro presenta entro il 1o marzo e entro il 30 giugno di ogni anno, ove pertinente: a) versioni aggiornate del programma di sostegno, utilizzando il modulo di cui all’allegato I e della tabella finanziaria, utilizzando il modulo di cui all’allegato IV; b) i motivi delle modifiche proposte. Ogni trasferimento relativo alle misure di cui all’ del regolamento (CE) n. 479/2008 è comunicato anteriormente al 1o dicembre che precede l’anno civile di applicazione del regime di pagamento unico.
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Modifiche dei programmi di sostegno (Art. 3 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo