Art. 9

Gestione finanziaria

In vigore dal 27 giu 2008
Gestione finanziaria 1.   L’aiuto è versato previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro. Fermo restando che di norma l’aiuto può essere versato solo dopo l’esecuzione di tutte le operazioni, è comunque possibile versarlo per singole operazioni realizzate, se non è stato possibile eseguire le operazioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (11). Se dai controlli emerge che un’operazione globale contemplata dalla domanda di aiuto non è stata pienamente attuata per motivi diversi dalla forza maggiore o da circostanze eccezionali ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e se l’aiuto è stato versato per singole operazioni che fanno parte dell’operazione globale indicata nella relativa domanda, gli Stati membri procedono al recupero dell’aiuto versato. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre il versamento anticipato dell’aiuto ai produttori prima della realizzazione delle operazioni, per una singola operazione, o per tutte le operazioni contemplate da una domanda di aiuto, a condizione che l’esecuzione delle operazioni medesime sia iniziata e che il beneficiario abbia costituito una cauzione. Ai fini del regolamento (CEE) n. 2220/85 (12), l’obbligo è costituito dall’esecuzione delle operazioni entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell’anticipo. Tale periodo può essere modificato dallo Stato membro se: a) le superfici interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato; b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato l’esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate. L’aiuto può essere versato in anticipo a condizione che ogni operazione precedente realizzata sulla stessa superficie per la quale il produttore abbia beneficiato in precedenza di un anticipo sia stata portata a termine. Se dai controlli emerge che la misura indicata nella domanda di aiuto e che ha beneficiato di un anticipo non è stata portata a termine, gli Stati membri possono decidere di imporre una sanzione.
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