Art. 8
Livelli dell’aiuto
In vigore dal 27 giu 2008
Livelli dell’aiuto
Fatte salve le disposizioni dell’ del regolamento (CE) n. 479/2008 e del presente capo, gli Stati membri stabiliscono le norme che disciplinano la portata esatta e l’entità dell’aiuto da erogare. Tali norme possono disporre in particolare il pagamento di importi forfettari, livelli massimi di aiuto per ettaro e l’adeguamento dell’aiuto in base a criteri oggettivi. Se i diritti di impianto utilizzati non provengono dall’operazione di ristrutturazione e allo scopo di evitare distorsioni della concorrenza, l’aiuto subisce una riduzione proporzionale per tener conto del fatto che i diritti di impianto utilizzati non hanno comportato costi di estirpazione.
L’aiuto è erogato per la superficie vitata, definita in conformità all’, paragrafo 1.
Le norme mirano a garantire il conseguimento dell’obiettivo del regime.
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