Art. 6

Definizione

In vigore dal 27 giu 2008
Definizione Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008, per “rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale” si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni più specifiche, in particolare riguardo all’età dei vigneti sostituiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:555:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizione (Art. 6 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo