Art. 4
Azioni e mercati ammissibili
In vigore dal 27 giu 2008
Azioni e mercati ammissibili
I vini di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono ammessi al beneficio di misure di promozione sui mercati dei paesi terzi a condizione che:
a)
siano destinati al consumo diretto, esistano per essi opportunità di esportazione o potenziali sbocchi su nuovi mercati nel paese terzo destinatario e presentino un alto valore aggiunto;
b)
l’origine del prodotto sia indicata nell’ambito di un’azione di informazione o di promozione nel caso di un vino a indicazione geografica;
c)
l’azione che beneficia del sostegno sia chiaramente definita, specifichi i prodotti che possono esserne oggetto, l’operazione di marketing e la spesa stimata;
d)
il sostegno a favore delle azioni di promozione e di informazione non duri più di tre anni per un dato beneficiario in un dato paese terzo;
e)
il messaggio di promozione e/o di informazione si basi sulle qualità intrinseche del vino ed è conforme alle disposizioni legislative applicabili nei paesi terzi a cui è destinato;
f)
i beneficiari dispongano della capacità sufficiente per far fronte alle specifiche esigenze del commercio con i paesi terzi e possiedano le risorse necessarie per garantire l’applicazione quanto più efficace possibile della misura. Gli Stati membri verificano in particolare che vi sia una sufficiente disponibilità di prodotti, in termini di qualità e di quantità, per rispondere alla domanda del mercato a lungo termine dopo l’azione promozionale.
I beneficiari possono essere imprese private e organizzazioni professionali, organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali o, in funzione della decisione dello Stato membro, enti pubblici. Gli Stati membri non designano in nessun caso un ente pubblico come il solo beneficiario della misura di promozione.
La preferenza va data alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (10) e ai marchi collettivi.
Per evitare abusi non sono in generale autorizzate modifiche delle condizioni di cui alle lettere a) e c) per l’intera durata delle azioni che beneficiano del sostegno, a meno che non si dimostri che tali modifiche permettano di migliorarne l’attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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