Art. 5

Procedura di selezione

In vigore dal 27 giu 2008
Procedura di selezione 1.   Gli Stati membri stabiliscono la procedura di presentazione delle domande, contenente in particolare le modalità relative: a) alla verifica del rispetto dei requisiti e dei criteri di cui all’; b) ai termini di presentazione delle domande e di esame dell’idoneità di ogni azione proposta; c) ai prodotti in oggetto e alla loro commercializzazione in conformità alle disposizioni del presente regolamento, alle disposizioni nazionali e alle relative specifiche; d) alle conclusione di contratti, eventualmente con i relativi moduli, alla costituzione di cauzioni e alle disposizioni relative al pagamento di anticipi; e) alla valutazione delle azioni che beneficiano del sostegno. 2.   Gli Stati membri selezionano le domande in base, in particolare, ai seguenti criteri: a) la coerenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati; b) la qualità delle azioni proposte; c) l’impatto prevedibile della loro realizzazione in termini di sviluppo della domanda dei relativi prodotti; d) garanzie quanto all’efficacia degli operatori coinvolti, del fatto che questi dispongano della necessaria capacità tecnica e che il costo della misura che intendono realizzare non sia superiore ai normali prezzi di mercato. 3.   Dopo aver esaminato le domande gli Stati membri selezionano quelle economicamente più vantaggiose, compilano un elenco degli operatori selezionati, nei limiti dei fondi disponibili, e lo comunicano alla Commissione utilizzando il modulo di cui all’allegato VIII, in modo da permettere l’informazione degli altri Stati membri e garantire una migliore coerenza della misura. 4.   Due o più Stati membri possono decidere di selezionare un’azione promozionale congiunta. Essi si impegnano a contribuire al finanziamento e concordano le procedure di collaborazione amministrativa atte ad agevolare il monitoraggio, l’attuazione e il controllo dell’azione. 5.   Gli Stati membri procurano che le campagne nazionali o regionali sovvenzionate siano conformi alle misure finanziate in virtù del regolamento (CE) n. 3/2008, o del regolamento (CE) n. 1698/2005, e alle misure finanziate nell’ambito delle campagne nazionali e regionali. 6.   Il sostegno previsto dall’ del regolamento (CE) n. 479/2008 non è concesso per le azioni che beneficiano del sostegno previsto dall’, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dall’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3/2008. 7.   Gli Stati membri possono disporre la concessione di un anticipo del sostegno prima dell’attuazione delle misure, a condizione che il beneficiario abbia costituito una cauzione. 8.   Se erogano aiuti nazionali a favore della promozione, gli Stati membri li notificano compilando le parti pertinenti degli allegati I, V, VII e VIII del presente regolamento.
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