Art. 7

Procedura e domande

In vigore dal 27 giu 2008
Procedura e domande 1.   Gli Stati membri stabiliscono: a) i limiti temporali per la realizzazione delle operazioni di ristrutturazione, che non possono superare cinque anni; b) gli organismi o le persone autorizzate a presentare progetti di domanda; c) criteri oggettivi per la classificazione delle domande in ordine di priorità, in particolare in conformità all’, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 479/2008; d) il contenuto della domanda, che comprende una descrizione dettagliata delle misure e dei termini di esecuzione proposti; e) la procedura di presentazione e di approvazione delle domande, che precisa in particolare i termini di presentazione delle stesse e criteri oggettivi per la loro classificazione in una graduatoria; f) l’obbligo di indicare in tutte le domande, per ogni esercizio finanziario, le misure da attuare in tale esercizio finanziario e la superficie interessata da ogni misura, nonché le procedure di sorveglianza dell’attuazione. 2.   Gli Stati membri possono stabilire la superficie minima che può essere ammessa all’aiuto a favore delle azioni di ristrutturazione e di riconversione e la superficie minima risultante dalla ristrutturazione/riconversione, nonché eventuali deroghe a tale requisito, adeguatamente giustificate e basate su criteri oggettivi.
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