Art. 10
Misure transitorie
In vigore dal 27 giu 2008
Misure transitorie
Gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione delle operazioni di ristrutturazione in corso già pianificate in applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 1493/1999 in una nuova domanda ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008 alle seguenti condizioni:
a)
tale trasformazione sia finanziata con le risorse rese disponibili nell’ambito del programma di sostegno per le misure previste dall’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008;
b)
il proseguimento delle misure, se necessario opportunamente adeguate, soddisfi le condizioni previste dal presente articolo.
Storico versioni
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