Art. 10

Misure transitorie

In vigore dal 27 giu 2008
Misure transitorie Gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione delle operazioni di ristrutturazione in corso già pianificate in applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 1493/1999 in una nuova domanda ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008 alle seguenti condizioni: a) tale trasformazione sia finanziata con le risorse rese disponibili nell’ambito del programma di sostegno per le misure previste dall’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008; b) il proseguimento delle misure, se necessario opportunamente adeguate, soddisfi le condizioni previste dal presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:555:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo