Art. 75

Superficie vitata

In vigore dal 27 giu 2008
Superficie vitata 1.   Ai fini delle misure riguardanti la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, la vendemmia verde e l’estirpazione, di cui agli del regolamento (CE) n. 479/2008, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. La superficie vitata è fissata in conformità all’, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (20). 2.   Se la resa storica ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 è determinata in base ad una superficie che non corrisponde alla definizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono procedere ad un nuovo calcolo della resa dividendo la produzione dell’azienda, o della particella, o della categoria di vino considerate, per la superficie vitata su cui è ottenuto il volume di vino determinato, quale definita al paragrafo 1.
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Superficie vitata (Art. 75 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo