Art. 73

Comunicazioni

In vigore dal 27 giu 2008
Comunicazioni 1.   Le comunicazioni di cui ai paragrafi 2, 5 e 6 dell’ del regolamento (CE) n. 479/2008 sono trasmesse utilizzando le tabelle 10-12 dell’allegato XIII del presente regolamento. Gli Stati membri hanno la facoltà di includere o no nelle tabelle dati regionali. 2.   Se concedono aiuti nazionali per l’estirpazione gli Stati membri inseriscono tale informazione nelle tabelle di cui al paragrafo 1. 3.   Se decide di respingere ogni ulteriore domanda, in applicazione dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, lo Stato membro comunica tale decisione alla Commissione. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti presi per conformarsi alle disposizioni dell’, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 479/2008. Per tale comunicazione gli Stati membri compilano la tabella 12 dell’allegato XIII del presente regolamento. 5.   Entro il 1o dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione annuale sui risultati dei controlli sul regime di estirpazione condotti nel corso del precedente esercizio finanziario. Per tale comunicazione gli Stati membri compilano la tabella 13 dell’allegato XIII.
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