Art. 71

Procedura in caso di applicazione di una percentuale unica di accettazione

In vigore dal 27 giu 2008
Procedura in caso di applicazione di una percentuale unica di accettazione 1.   Se applicano la percentuale di accettazione prevista dall’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri procedono ogni anno come segue: a) nella misura in cui le risorse di bilancio assegnate allo Stato membro lo permettano, sono accolte senza applicazione di riduzioni tutte le domande di estirpazione dell’intero vigneto di un produttore; se le risorse di bilancio assegnate allo Stato membro non sono sufficienti per poter accogliere tutte queste domande, gli Stati membri ripartiscono il bilancio disponibile in base a criteri oggettivi e non discriminatori stabiliti mediante disposizioni nazionali; b) dopo aver dedotto dalle risorse di bilancio disponibili assegnate allo Stato membro gli importi di cui alla lettera a), nella misura in cui le risorse di bilancio rimanenti lo permettano sono accolte senza applicazione di riduzioni tutte le domande dei richiedenti di età non inferiore a cinquantacinque anni, purché gli Stati membri lo abbiano previsto in applicazione dell’, paragrafo 5, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 479/2008; se le risorse di bilancio assegnate allo Stato membro non sono sufficienti per poter accogliere tutte queste domande, gli Stati membri ripartiscono il bilancio disponibile in base a criteri oggettivi e non discriminatori stabiliti mediante disposizioni nazionali; c) dopo aver dedotto dalle risorse di bilancio disponibili assegnate allo Stato membro gli importi di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri ripartiscono il bilancio residuo disponibile in base a criteri oggettivi e non discriminatori stabiliti mediante disposizioni nazionali. 2.   I criteri oggettivi e non discriminatori di cui all’, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008 sono stabiliti dagli Stati membri in modo da garantire che non siano applicate riduzioni alle domande ammissibili. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i criteri di cui al paragrafo 1 entro il 15 ottobre di ogni anno, utilizzando la tabella 10 dell’allegato XIII del presente regolamento.
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