Art. 70
Procedura di domanda
In vigore dal 27 giu 2008
Procedura di domanda
1. Gli Stati membri stabiliscono le modalità della procedura da seguire, in particolare:
a)
le informazioni necessarie che accompagnano la domanda;
b)
la successiva comunicazione al produttore interessato del premio applicabile;
c)
il termine di esecuzione dell’estirpazione.
2. Gli Stati membri verificano la fondatezza delle domande. A tal fine possono disporre che il produttore alleghi alla domanda un impegno scritto. Se il produttore ritira la domanda senza un motivo giustificato, gli Stati membri possono disporre che i costi relativi al trattamento della domanda siano posti a suo carico.
Storico versioni
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