Art. 68
Motivi di esenzione
In vigore dal 27 giu 2008
Motivi di esenzione
1. Le zone di montagna e le zone in forte pendenza che possono essere dichiarate non ammissibili al regime di estirpazione in virtù dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono le seguenti:
a)
zone di montagna ad un’altitudine superiore a 500 m, esclusi gli altipiani,
b)
zone con pendenza superiore al 25 %,
c)
zone con terrazze.
2. La comunicazione prevista all’, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 479/2008 contiene informazioni indicative delle dimensioni delle suddette superfici ed è trasmessa compilando il modulo figurante nell’allegato XIV del presente regolamento.
Storico versioni
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