Art. 66

Mantenimento del sistema dei diritti di impianto

In vigore dal 27 giu 2008
Mantenimento del sistema dei diritti di impianto Gli Stati membri che intendono mantenere nel loro territorio o in parte di esso il divieto di impianto previsto dall’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 oltre la data del 31 dicembre 2015, in virtù della facoltà prevista dal medesimo articolo, paragrafo 6, comunicano la propria intenzione alla Commissione entro il 1o marzo 2015.
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Mantenimento del sistema dei diritti di impianto (Art. 66 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo