Art. 64
Trasferimento dei diritti di reimpianto
In vigore dal 27 giu 2008
Trasferimento dei diritti di reimpianto
1. Nell’applicazione dell’, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri possono imporre un coefficiente di riduzione equivalente ai trasferimenti di diritti di reimpianto tra aziende.
2. Gli Stati membri tengono una registrazione dei trasferimenti dei diritti di reimpianto tra aziende.
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