Art. 63

Diritti di reimpianto anticipati

In vigore dal 27 giu 2008
Diritti di reimpianto anticipati 1.   A norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri possono assegnare diritti di reimpianto ai produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui tale superficie è stata piantata. In questo caso il produttore deve dimostrare di non possedere diritti di impianto, o non in numero sufficiente, per poter piantare a vite tutta la superficie. Lo Stato membro non concede più diritti di quelli necessari al produttore per piantare a vite tutta la superficie interessata, tenendo conto di eventuali diritti già in suo possesso. Il produttore è tenuto a precisare la superficie da estirpare. 2.   L’impegno di cui al paragrafo 1, assunto da un produttore, è corredato della costituzione di una cauzione. L’obbligo di estirpazione della superficie indicata costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85. Lo Stato membro interessato fissa l’importo della cauzione sulla base di criteri oggettivi. Tale importo è proporzionato e sufficiente a motivare i produttori a rispettare l’impegno assunto. 3.   Fino a quando l’impegno di estirpare non è stato osservato, gli Stati membri garantiscono che, in una data campagna viticola, non possa essere prodotto vino da commercializzare proveniente simultaneamente dalla superficie che deve essere estirpata e dalla superficie appena piantata, facendo in modo che i prodotti ottenuti da uve coltivate sull’una o l’altra di queste superfici possano essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione, a spese del produttore. Tuttavia, partendo da questi prodotti non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol. 4.   Se l’impegno di estirpazione non è eseguito entro il termine stabilito, la superficie non estirpata si considera piantata in violazione al divieto di impianto disposto dall’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008. 5.   Gli Stati membri controllano l’impianto e l’estirpazione delle superfici di cui trattasi. 6.   Gli Stati membri tengono una registrazione di tutti i casi di applicazione dei paragrafi da 1 a 5.
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Diritti di reimpianto anticipati (Art. 63 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo