Art. 62
Estirpazione che non dà origine a diritti di reimpianto
In vigore dal 27 giu 2008
Estirpazione che non dà origine a diritti di reimpianto
L’estirpazione di una superficie in applicazione dell’, paragrafo 4, dell’, paragrafo 1 o dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008 o dell’, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del presente regolamento, non comporta la concessione di diritti di reimpianto. Inoltre non sono concessi diritti di reimpianto qualora siano estirpate:
a)
superfici viticole in attuazione di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, laddove siano stati concessi diritti di nuovo impianto per tali superfici in virtù dell’, paragrafo 1, del presente regolamento;
b)
superfici riservate alla sperimentazione viticola durante il periodo della sperimentazione;
c)
superfici riservate alla produzione di piante madri per marze durante il periodo di produzione di dette piante;
d)
superfici riservate esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori; oppure
e)
superfici che beneficiano di un premio di estirpazione a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008.
Storico versioni
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