Art. 60
Diritti di nuovo impianto
In vigore dal 27 giu 2008
Diritti di nuovo impianto
1. Se concedono ai produttori diritti di nuovo impianto per superfici destinate a nuovi impianti nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione della normativa nazionale, gli Stati membri procurano che tali diritti non siano concessi per una superficie superiore, in coltura pura, al 105 % della superficie vitata oggetto delle misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità.
2. Se gli Stati membri concedono diritti di nuovo impianto per superfici destinate a sperimentazione, i prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tali superfici non possono essere commercializzati per tutto il periodo della sperimentazione.
3. Se gli Stati membri concedono diritti di nuovo impianto per superfici destinate alla produzione di piante madri per marze, per tutto il periodo di produzione dei vivai di marze le uve ottenute da queste piante non sono vendemmiate oppure, se vendemmiate, sono distrutte.
4. I diritti di nuovo impianto concessi in virtù dei paragrafi 2 e 3 si applicano solo nel corso del periodo sperimentale o, rispettivamente, del periodo di produzione di piante madri per marze.
Dopo il periodo di cui al primo comma:
a)
il produttore usa diritti di reimpianto o di impianto concessi a partire da una riserva per poter produrre vino commercializzabile sulla superficie corrispondente; oppure
b)
le viti piantate su tali superfici devono essere estirpate; le spese dell’estirpazione sono a carico del produttore. Fino all’estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve di tali superfici possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione, a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.
5. I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente al 1o agosto 2000 per superfici destinate alla sperimentazione o alla produzione di piante madri per marze, e le eventuali condizioni sull’utilizzo di tali diritti o delle superfici piantate in virtù dei medesimi, sono validi durante il periodo di sperimentazione o, rispettivamente, di produzione di dette piante. Dopo la fine del periodo sperimentale o di produzione di piante madri per marze, a tali superfici si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4, secondo comma.
6. Nel caso di cui all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 479/2008, per evitare oneri amministrativi eccessivi, anziché concedere diritti di nuovo impianto gli Stati membri hanno la facoltà di esentare dall’obbligo di estirpazione di cui all’, paragrafo 1, del medesimo regolamento le superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori. Gli Stati membri possono avvalersi di tale facoltà soltanto:
a)
nei limiti di una superficie massima per viticoltore che lo Stato membro è tenuto a fissare e che in ogni caso non può essere superiore a 0,1 ha; e
b)
a condizione che il viticoltore non produca vino a scopi commerciali.
7. È vietata la commercializzazione di vino o di prodotti vitivinicoli provenienti dalle superfici di cui al paragrafo 6. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a controllare il rispetto di tale divieto. Qualora si riscontrino infrazioni al divieto, oltre alle eventuali sanzioni imposte dallo Stato membro, si applica il disposto del paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Gli Stati membri tengono la registrazione di tutti i casi di applicazione del presente paragrafo.
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