Art. 92
Domanda di prelievo di campioni
In vigore dal 27 giu 2008
Domanda di prelievo di campioni
1. Nell’ambito dell’applicazione del capo II, gli agenti di un organismo competente di uno Stato membro possono chiedere a un organismo competente di un altro Stato membro di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle disposizioni pertinenti di tale Stato membro.
2. L’organismo richiedente dispone dei campioni prelevati e determina in particolare il laboratorio in cui saranno esaminati.
3. I campioni sono prelevati e trattati conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XX.
Storico versioni
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