Art. 91

Rispetto delle procedure

In vigore dal 27 giu 2008
Rispetto delle procedure Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di analisi isotopiche contenuti nelle loro banche di dati siano ottenuti analizzando campioni prelevati e trattati conformemente alle disposizioni del presente capo.
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Rispetto delle procedure (Art. 91 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo