Art. 93
Spese per il prelievo, la spedizione e l’analisi dei campioni
In vigore dal 27 giu 2008
Spese per il prelievo, la spedizione e l’analisi dei campioni
1. Le spese occasionate dal prelievo, dal trattamento e dalla spedizione del campione, nonché dagli esami analitici e organolettici sono a carico dell’organismo dello Stato membro che ha ordinato il prelievo del campione. Tali spese sono calcolate secondo le tariffe applicabili nello Stato membro sul cui territorio sono state effettuate le suddette operazioni.
2. Le spese di spedizione dei campioni di cui all’ sono a carico della Comunità.
Storico versioni
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