Art. 95

Destinatari dei controlli

In vigore dal 27 giu 2008
Destinatari dei controlli 1.   Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente regolamento non devono ostacolare in alcun modo i controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento. 2.   I coltivatori dei vigneti nei quali il prelievo di campioni è effettuato dagli agenti di un organismo competente sono tenuti a: a) non ostacolare in alcun modo l’esecuzione di tali prelievi e a b) fornire agli agenti tutte le informazioni richieste in applicazione del presente regolamento.
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Destinatari dei controlli (Art. 95 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo