Art. 95
Destinatari dei controlli
In vigore dal 27 giu 2008
Destinatari dei controlli
1. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente regolamento non devono ostacolare in alcun modo i controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.
2. I coltivatori dei vigneti nei quali il prelievo di campioni è effettuato dagli agenti di un organismo competente sono tenuti a:
a)
non ostacolare in alcun modo l’esecuzione di tali prelievi e a
b)
fornire agli agenti tutte le informazioni richieste in applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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