Art. 95 · Destinatari dei controlli

Art. 95

Destinatari dei controlli

In vigore dal 27 giu 2008
Destinatari dei controlli 1.   Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente regolamento non devono ostacolare in alcun modo i controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento. 2.   I coltivatori dei vigneti nei quali il prelievo di campioni è effettuato dagli agenti di un organismo competente sono tenuti a: a) non ostacolare in alcun modo l’esecuzione di tali prelievi e a b) fornire agli agenti tutte le informazioni richieste in applicazione del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:555:oj#art-95