Art. 96
Pagamenti ai beneficiari
In vigore dal 27 giu 2008
Pagamenti ai beneficiari
I pagamenti previsti dal titolo II, ad eccezione dell’, e dal titolo V del regolamento (CE) n. 479/2008 sono interamente versati ai beneficiari.
In deroga al primo comma gli Stati membri possono decidere di versare il sostegno di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 per il tramite di compagnie di assicurazione purché:
a)
siano rispettate le condizioni previste dall’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008;
b)
l’importo dell’aiuto sia trasferito per intero al produttore;
c)
la compagnia di assicurazione versi l’aiuto al produttore in anticipo, oppure mediante bonifico bancario o postale entro 15 giorni dal ricevimento del pagamento da parte dello Stato membro.
Il ricorso a tali intermediari per i pagamenti non deve creare distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.
I pagamenti sono soggetti ai controlli preventivi previsti dal presente regolamento, tranne i pagamenti anticipati garantiti da una cauzione.
Storico versioni
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