Art. 96

Pagamenti ai beneficiari

In vigore dal 27 giu 2008
Pagamenti ai beneficiari I pagamenti previsti dal titolo II, ad eccezione dell’, e dal titolo V del regolamento (CE) n. 479/2008 sono interamente versati ai beneficiari. In deroga al primo comma gli Stati membri possono decidere di versare il sostegno di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 per il tramite di compagnie di assicurazione purché: a) siano rispettate le condizioni previste dall’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008; b) l’importo dell’aiuto sia trasferito per intero al produttore; c) la compagnia di assicurazione versi l’aiuto al produttore in anticipo, oppure mediante bonifico bancario o postale entro 15 giorni dal ricevimento del pagamento da parte dello Stato membro. Il ricorso a tali intermediari per i pagamenti non deve creare distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni. I pagamenti sono soggetti ai controlli preventivi previsti dal presente regolamento, tranne i pagamenti anticipati garantiti da una cauzione.
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Pagamenti ai beneficiari (Art. 96 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo