Art. 94
Valore probante
In vigore dal 27 giu 2008
Valore probante
Le constatazioni effettuate dagli agenti di un organismo competente di uno Stato membro nell’ambito dell’applicazione del presente capo possono essere invocate dagli organismi competenti degli altri Stati membri. In tal caso, non si può attribuire a tali constatazioni un minor valore unicamente perché non provengono dallo Stato membro interessato.
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