Art. 94

Valore probante

In vigore dal 27 giu 2008
Valore probante Le constatazioni effettuate dagli agenti di un organismo competente di uno Stato membro nell’ambito dell’applicazione del presente capo possono essere invocate dagli organismi competenti degli altri Stati membri. In tal caso, non si può attribuire a tali constatazioni un minor valore unicamente perché non provengono dallo Stato membro interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:555:oj#art-94

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Valore probante (Art. 94 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo