Art. 90

Comunicazione dei risultati

In vigore dal 27 giu 2008
Comunicazione dei risultati 1.   Le informazioni raccolte nella banca di dati sono messe a disposizione dei laboratori a tal fine designati dagli Stati membri che ne fanno domanda. 2.   Il CCR redige e aggiorna ogni anno l’elenco dei laboratori degli Stati membri incaricati della preparazione dei campioni e delle misurazioni per la banca di dati analitici. 3.   In casi debitamente giustificati e qualora siano rappresentative, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere messe a disposizione, su richiesta, di altri organismi ufficiali degli Stati membri. 4.   La comunicazione di informazioni riguarda soltanto i pertinenti dati analitici necessari per interpretare un’analisi fatta su un campione con caratteristiche e origine simili. Ogni comunicazione di informazioni è accompagnata dal richiamo delle esigenze minime richieste per l’utilizzazione della banca dati.
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Comunicazione dei risultati (Art. 90 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo