Art. 88

Campioni

In vigore dal 27 giu 2008
Campioni 1.   Per la banca di dati analitici, gli Stati membri garantiscono che i campioni di uve fresche da analizzare sono prelevati, trattati e trasformati in vino secondo le istruzioni figuranti nell’allegato XVI. 2.   I campioni di uve fresche sono prelevati in vigneti localizzati in una zona di produzione ben definita per quanto concerne il suolo, la posizione, il modo di allevamento della vite, la varietà, l’età e le pratiche colturali seguite. 3.   Il numero dei campioni che deve essere prelevato ogni anno per la banca di dati è fissato nell’allegato XVII. Nella selezione dei campioni da prelevare occorre tener conto della situazione geografica dei vigneti degli Stati membri elencati nell’allegato XVII. Ogni anno almeno il 25 % dei prelievi è effettuato sulle stesse particelle in cui sono stati effettuati i prelievi degli anni precedenti. 4.   I campioni sono analizzati secondo i metodi descritti all’ del regolamento (CE) n. 479/2008 dai laboratori designati dagli Stati membri. I laboratori designati devono rispondere ai criteri generali di funzionamento dei laboratori di prova enunciati nella norma ISO/IEC 17025 e, in particolare, devono partecipare a un sistema di prove di competenza relative ai metodi di analisi isotopica. La prova del rispetto di tali criteri è fornita per iscritto al CCR per il controllo di qualità e la convalida dei dati forniti. 5.   I laboratori compilano un bollettino di analisi secondo l’allegato XIX. Per ogni campione è redatta una scheda segnaletica conforme al questionario riportato nell’allegato XVIII. 6.   Al CCR vengono inviate una copia del bollettino di analisi, comprendente i risultati e l’interpretazione delle analisi, nonché una copia della scheda segnaletica. 7.   Gli Stati membri ed il CCR assicurano: a) la conservazione dei dati contenuti nella banca di dati analitici; b) la conservazione di ogni campione per almeno tre anni dalla data del prelievo; c) che il ricorso alla banca di dati avvenga unicamente per sorvegliare l’applicazione della normativa vitivinicola comunitaria e nazionale, oppure a scopi statistici o scientifici; d) la protezione dei dati, in particolare contro i furti e le manipolazioni; f) l’accesso, senza eccessivi ritardi o spese, degli interessati alle pratiche che li riguardano per l’eventuale rettifica dei dati inesatti.
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Campioni (Art. 88 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo