Art. 86

Disposizioni comuni

In vigore dal 27 giu 2008
Disposizioni comuni 1.   Le informazioni di cui all’, paragrafo 1, e all’ sono corredate e completate, non appena possibile, dai documenti o da altri utili elementi di prova, nonché dall’indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni giudiziarie intentate e riguardano in particolare: a) la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto in causa; b) la sua designazione e presentazione; c) l’osservanza delle norme prescritte per la sua elaborazione e commercializzazione. 2.   Gli organismi di contatto interessati dal fatto per cui è stato avviato il procedimento di assistenza si scambiano immediatamente le informazioni relative: a) allo svolgimento delle indagini; b) al seguito riservato alle operazioni in causa sul piano amministrativo o giudiziario. 3.   Le spese di viaggio derivanti dall’applicazione dell’, paragrafi 2 e 4, sono a carico: a) dello Stato membro che ha designato un agente per le misure previste dai paragrafi citati, o b) del bilancio comunitario, su domanda dell’organismo di contatto di tale Stato membro, se la Commissione ha formalmente e preventivamente riconosciuto l’interesse comunitario dell’azione di controllo.
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Disposizioni comuni (Art. 86 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo