Art. 86
Disposizioni comuni
In vigore dal 27 giu 2008
Disposizioni comuni
1. Le informazioni di cui all’, paragrafo 1, e all’ sono corredate e completate, non appena possibile, dai documenti o da altri utili elementi di prova, nonché dall’indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni giudiziarie intentate e riguardano in particolare:
a)
la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto in causa;
b)
la sua designazione e presentazione;
c)
l’osservanza delle norme prescritte per la sua elaborazione e commercializzazione.
2. Gli organismi di contatto interessati dal fatto per cui è stato avviato il procedimento di assistenza si scambiano immediatamente le informazioni relative:
a)
allo svolgimento delle indagini;
b)
al seguito riservato alle operazioni in causa sul piano amministrativo o giudiziario.
3. Le spese di viaggio derivanti dall’applicazione dell’, paragrafi 2 e 4, sono a carico:
a)
dello Stato membro che ha designato un agente per le misure previste dai paragrafi citati, o
b)
del bilancio comunitario, su domanda dell’organismo di contatto di tale Stato membro, se la Commissione ha formalmente e preventivamente riconosciuto l’interesse comunitario dell’azione di controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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