Art. 61
Obblighi di registrazione e comunicazione degli Stati membri relativi ai diritti di nuovo impianto
In vigore dal 27 giu 2008
Obblighi di registrazione e comunicazione degli Stati membri relativi ai diritti di nuovo impianto
Gli Stati membri tengono una registrazione di tutti i casi in cui concedono diritti di nuovo impianto ai sensi dell’.
Per ciascuna campagna viticola gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
le superfici totali per le quali hanno concesso diritti di nuovo impianto a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 dell’ e
b)
la superficie totale per la quale hanno concesso diritti di nuovo impianto a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008. Tuttavia, qualora si siano avvalsi della deroga di cui all’, paragrafo 6, del presente regolamento, gli Stati membri comunicano una stima della superficie complessiva interessata, basata sui risultati delle verifiche compiute.
Per tale comunicazione gli Stati membri compilano la tabella 8 dell’allegato XIII. Gli Stati membri hanno la facoltà di includere o no, in tale comunicazione, dati regionali. La comunicazione è trasmessa alla Commissione entro il 1o marzo di ogni anno con riferimento alla campagna viticola precedente.
Storico versioni
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