Art. 59
Riduzioni imposte agli Stati membri
In vigore dal 27 giu 2008
Riduzioni imposte agli Stati membri
Se gli Stati membri non comunicano entro i termini stabiliti una qualsiasi delle tabelle, tranne la tabella 2, di cui all’, secondo il modulo riportato nell’allegato XIII del presente regolamento, adeguatamente compilata con le informazioni previste agli , paragrafo 4, 86, paragrafo 5 e 87, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, la loro dotazione per le misure di sostegno di cui all’ del regolamento (CE) n. 479/2008 può essere ridotta secondo quanto previsto all’, lettera a), del medesimo regolamento. La Commissione può decidere che, in funzione della portata dell’inadempienza, per ogni mese di ritardo a partire dall’inizio della campagna viticola successiva a quella in cui era necessario trasmettere la comunicazione è incamerato un importo che può arrivare all’1 % in totale della dotazione dello Stato membro per le misure di sostegno.
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