Art. 58

Comunicazioni

In vigore dal 27 giu 2008
Comunicazioni 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo di ogni anno, le superfici per le quali sono state applicate sanzioni e l’importo della sanzione effettivamente riscossa, avvalendosi del modulo riportato nella tabella 1 dell’allegato XIII. Essi comunicano alla Commissione anche le loro disposizioni di diritto interno in merito a tali sanzioni. 2.   Salvo diversa indicazione nelle rispettive tabelle dell’allegato XIII del presente regolamento, le comunicazioni di cui all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 5 e all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, si riferiscono alla campagna viticola precedente. In caso di prima trasmissione delle comunicazioni di cui all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008, da effettuarsi entro e non oltre il 1o marzo 2009, le informazioni indicate nelle pertinenti tabelle si riferiscono: a) agli impianti illegali effettuati dopo il 31 agosto 1998, scoperti a partire da tale data fino alla fine della campagna viticola 2007/2008 e non ancora estirpati al 31 luglio 2008, se i dati sono disponibili; b) agli impianti illegali effettuati anteriormente al 1o settembre 1998, la cui domanda di regolarizzazione ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è stata accettata o rifiutata dallo Stato membro nel periodo compreso tra il 1o agosto 2007 e il 31 luglio 2008. Per la comunicazione di cui al secondo comma, lettera a), si utilizza la tabella 2 dell’allegato XIII del presente regolamento. Per la comunicazione di cui al secondo comma, lettera b), si utilizza la tabella 4 dell’allegato XIII del presente regolamento. La Commissione si riserva il diritto di richiedere informazioni sui suddetti impianti illegali in base agli obblighi di comunicazione previsti dall’, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1227/2000, precedentemente in vigore ma che non sono stati rispettati. Le successive comunicazioni annuali sono trasmesse utilizzando le tabelle 3, 5, 6 e 7 dell’allegato XIII del presente regolamento. 3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di includere o no dati regionali nelle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
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Comunicazioni (Art. 58 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo