Art. 56
Sanzioni in caso di mancata osservanza del divieto di circolazione
In vigore dal 27 giu 2008
Sanzioni in caso di mancata osservanza del divieto di circolazione
1. Le sanzioni previste dall’, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 479/2008 sono fissate in modo da sanzionare adeguatamente coloro che hanno violato le pertinenti disposizioni.
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono imposte se il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ha, secondo i casi:
a)
non presenta il contratto di distillazione entro il termine specificato all’, paragrafo 1, secondo comma o se i contratti non coprono l’intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione; oppure
b)
non informa la competente autorità, entro il termine specificato all’, paragrafo 1, terzo comma, dell’intenzione di procedere alla vendemmia verde oppure se non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde.
3. Gli Stati membri impongono le sanzioni di cui al paragrafo 1:
a)
un mese dopo la scadenza del termine stabilito all’, paragrafo 1, secondo comma, in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione;
b)
il 1o settembre dell’anno civile considerato in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde.
4. Gli Stati membri trattengono gli importi corrispondenti alle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
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