Art. 55
Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di estirpazione
In vigore dal 27 giu 2008
Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di estirpazione
1. Le sanzioni previste dall’, paragrafo 3 e dall’, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono fissate in modo da sanzionare adeguatamente coloro che hanno violato le pertinenti disposizioni.
Fatte salve, se del caso, le sanzioni eventualmente imposte in precedenza, gli Stati membri fissano le sanzioni previste dall’, paragrafo 3 e dall’, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008, in base ai seguenti principi:
a)
la sanzione finanziaria di base è pari ad almeno 12 000 EUR/ha;
b)
gli Stati membri possono aumentare la sanzione in base al valore commerciale dei vini prodotti nei vigneti considerati.
2. Gli Stati membri impongono la sanzione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008:
a)
per quanto riguarda gli impianti illegali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la prima volta il 1o gennaio 2009;
b)
per quanto riguarda gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la prima volta con decorrenza dalla data di tali impianti.
La sanzione è nuovamente applicata ogni 12 mesi a partire dalle date suddette e secondo i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino all’adempimento dell’obbligo di estirpazione.
3. Gli Stati membri impongono la sanzione di cui all’, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008 per la prima volta il 1o luglio 2010 per mancata osservanza dell’obbligo di estirpazione e, successivamente, ogni 12 mesi fino al suo adempimento, secondo i criteri fissati al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Gli Stati membri trattengono gli importi corrispondenti alle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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