Art. 65

Riserve di diritti di impianto

In vigore dal 27 giu 2008
Riserve di diritti di impianto 1.   Gli Stati membri garantiscono che il trasferimento di diritti tramite una riserva nazionale e/o riserve regionali non comporti un aumento globale del potenziale produttivo sul loro territorio. Se necessario, gli Stati membri possono applicare un coefficiente di riduzione. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione la costituzione di riserve nazionali e/o regionali di diritti di impianto o, a seconda dei casi, della scelta di sospendere l’applicazione del sistema delle riserve. 3.   Qualora scelga di non applicare il sistema delle riserve, lo Stato membro è tenuto a comprovare alla Commissione di disporre di un sistema efficace per la gestione dei diritti di impianto sul suo territorio. 4.   Gli Stati membri tengono una registrazione dei casi in cui hanno concesso diritti di impianto prelevati dalle riserve, dei trasferimenti di diritti di impianto tra le riserve e dei casi di versamento di diritti di impianto nelle riserve. Gli Stati membri registrano anche gli eventuali corrispettivi pagati per il versamento di diritti in una riserva o per la concessione di diritti prelevati da una riserva. 5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione per ogni campagna viticola, compilando la tabella 9 dell’allegato XIII: a) i diritti di impianto versati alle riserve; b) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva con o senza pagamento di corrispettivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:555:oj#art-65

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riserve di diritti di impianto (Art. 65 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo