Art. 67
Ammissibilità
In vigore dal 27 giu 2008
Ammissibilità
1. Il premio di estirpazione può essere concesso solo se è comprovato che la superficie vitata è effettivamente coltivata. Fatto salvo il controllo previsto all’, paragrafo 3, del presente regolamento, è necessaria a tal fine la dichiarazione di raccolta di cui all’ del regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione (19), riguardante almeno le due campagne viticole precedenti l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 479/2008 e le tre campagne viticole precedenti l’estirpazione.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che i produttori dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di raccolta in applicazione dell’, paragrafo 2, lettera c) o dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2001 possono comprovare la produzione di uve in base alla dichiarazione prevista all’, paragrafo 2, lettera c) o alla dichiarazione di produzione di cui all’, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
Se per motivi debitamente giustificati non è disponibile né la dichiarazione di raccolta, né la dichiarazione prevista all’, paragrafo 2, lettera c) o all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001, gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere mezzi alternativi per dimostrare l’effettiva coltivazione del vigneto. Gli Stati membri sono tenuti a verificare scrupolosamente l’attendibilità di tali mezzi alternativi.
3. Prima di accettare una domanda di pagamento, gli Stati membri garantiscono che siano soddisfatti i criteri di ammissibilità stabiliti dall’, lettere a), b), d), e) e f) del regolamento (CE) n. 479/2008.
Storico versioni
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