Art. 100

Comunicazioni

In vigore dal 27 giu 2008
Comunicazioni 1.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, le comunicazioni previste dal medesimo sono trasmesse secondo i moduli riportati negli allegati sotto forma di file creati con un programma applicativo a fogli elettronici. Esse sono trasmesse alla Commissione in forma elettronica. Se uno Stato membro compila i dati su base regionale, trasmette alla Commissione anche una tabella che riepiloga i dati regionali. Fatto salvo il paragrafo 4, le comunicazioni non effettuate utilizzando i mezzi e il formato specificati possono essere considerate non avvenute. 2.   Se per una data tabella i valori da comunicare sono solo pari a zero, lo Stato membro può scegliere di non compilare la tabella e di indicare semplicemente alla Commissione che nel suo caso la tabella non è pertinente. Questa comunicazione semplificata è inoltrata entro lo stesso termine fissato per la relativa tabella. 3.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto dei termini per le comunicazioni di cui al presente regolamento. 4.   Se uno Stato membro non effettua una comunicazione prevista dal regolamento (CE) n. 479/2008 o dal presente regolamento o se la comunicazione risulta inesatta, la Commissione, tenuto conto degli elementi obiettivi di cui dispone, può sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili di cui all’ del regolamento (CE) n. 1290/2005 con riguardo al settore vitivinicolo fino a quando la comunicazione sia effettuata correttamente. 5.   Gli Stati membri conservano le informazioni registrate a norma del presente regolamento almeno per le dieci campagne viticole successive alla campagna di registrazione. 6.   Le comunicazioni previste dal presente regolamento non pregiudicano gli obblighi degli Stati membri previsti dal regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole (23).
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Comunicazioni (Art. 100 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo