Art. 101
Errori palesi
In vigore dal 27 giu 2008
Errori palesi
Qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata a uno Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 o del presente regolamento, comprese le domande di aiuto, può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua trasmissione in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente.
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