Art. 103
Abrogazioni e riferimenti
In vigore dal 27 giu 2008
Abrogazioni e riferimenti
1. I regolamenti (CE) n. 1227/2000, (CE) n. 1623/2000, (CE) n. 2729/2000 e (CE) n. 883/2001 sono abrogati.
Tuttavia:
a)
le corrispondenti disposizioni previste nei regolamenti (CE) n. 1227/2000 e (CE) n. 1623/2000 continuano ad applicarsi se e in quanto le misure ammissibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 siano state iniziate o intraprese anteriormente al 1o agosto 2008;
b)
la tabella 10 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1227/2000 continua ad applicarsi salvo diversa disposizione contenuta in un regolamento di applicazione in materia di etichettatura e presentazione dei vini adottato in virtù dell’ del regolamento (CE) n. 479/2008;
c)
l’allegato I del regolamento (CE) n. 1623/2000 rimane in vigore fino al 31 luglio 2012.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati in virtù del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato XXII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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