Art. 103

Abrogazioni e riferimenti

In vigore dal 27 giu 2008
Abrogazioni e riferimenti 1.   I regolamenti (CE) n. 1227/2000, (CE) n. 1623/2000, (CE) n. 2729/2000 e (CE) n. 883/2001 sono abrogati. Tuttavia: a) le corrispondenti disposizioni previste nei regolamenti (CE) n. 1227/2000 e (CE) n. 1623/2000 continuano ad applicarsi se e in quanto le misure ammissibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 siano state iniziate o intraprese anteriormente al 1o agosto 2008; b) la tabella 10 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1227/2000 continua ad applicarsi salvo diversa disposizione contenuta in un regolamento di applicazione in materia di etichettatura e presentazione dei vini adottato in virtù dell’ del regolamento (CE) n. 479/2008; c) l’allegato I del regolamento (CE) n. 1623/2000 rimane in vigore fino al 31 luglio 2012. 2.   I riferimenti ai regolamenti abrogati in virtù del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato XXII.
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Abrogazioni e riferimenti (Art. 103 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo