Art. 69

Importo del premio

In vigore dal 27 giu 2008
Importo del premio 1.   Fatti salvi gli aiuti nazionali che possono essere erogati a norma dell’articolo 106 del regolamento (CE) n. 479/2008, le tabelle relative ai premi di estirpazione di cui all’ del medesimo regolamento sono riportate nell’allegato XV del presente regolamento. 2.   La resa storica di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 è stabilita in base alla resa media dell’azienda oppure, se disponibile, alla resa media della particella, oppure alla resa media di una certa categoria di vino prodotto nell’azienda considerata, per il quale è chiesto il premio di estirpazione. La resa media è calcolata in base alla resa media del quinquennio che va dalla campagna viticola 2003/04 alla campagna viticola 2007/08, escluse le campagne con la resa più alta e con la resa più bassa. In deroga alle disposizioni di cui al primo comma: a) gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004 o nel 2007 e che non disponevano di un sistema di dichiarazioni di raccolta per l’intero periodo tra il 2003/04 e il 2007/08 calcolano la resa storica in base alla resa media delle campagne dal 2005/06 al 2007/08; b) il produttore la cui produzione è stata colpita per più di un anno, nel corso del periodo di riferimento, da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali ha il diritto di chiedere che la resa storica sia fissata in base alle rese medie delle campagne viticole comprese nel periodo di cui al primo comma, o eventualmente al presente comma, lettera a), non colpite da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali. 3.   La resa media è fissata in base alle dichiarazioni di raccolta. In deroga al primo comma, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che i produttori dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di raccolta in applicazione dell’, paragrafo 2, lettera c) o dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2001 possano comprovare la produzione di uve in base alla dichiarazione prevista all’, paragrafo 2, lettera c) o alla dichiarazione di produzione di cui all’, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Gli Stati membri possono disporre, per i membri di cooperative o di altri gruppi di appartenenza o con cui sono associati che non dispongono della dichiarazione di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1282/2001, che può essere presa in considerazione la resa media della cooperativa o del gruppo purché la cooperativa o il gruppo certifichino che nelle campagne considerate il produttore in questione ha effettivamente fornito loro le uve. In questo caso, se disponibile, si tiene conto della resa media ottenuta nella cooperativa o nel gruppo considerati da una determinata categoria di vino, per la quale è presentata domanda di premio di estirpazione. Gli Stati membri possono disporre che, qualora non siano disponibili né la dichiarazione di raccolta, né la dichiarazione di cui all’, paragrafo 2, lettera c), o all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001, per motivi giustificati, da essi controllati, esclusi i motivi indicati al secondo e terzo comma, la resa storica corrisponda alla resa media della regione viticola. Gli Stati membri sono responsabili della verifica scrupolosa dell’attendibilità delle dichiarazioni e delle fonti alternative utilizzate per determinare la resa storica, presentate in applicazione del presente articolo. 4.   Il premio è versato per la superficie vitata, definita in conformità all’.
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Importo del premio (Art. 69 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo