Art. 1

Campo di applicazione e significato dei termini

In vigore dal 27 giu 2008
Campo di applicazione e significato dei termini 1.   Il presente regolamento reca modalità di applicazione delle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 479/2008: a) le misure di sostegno (titolo II), b) gli scambi con i paesi terzi (titolo IV), c) il potenziale produttivo (titolo V), d) l’inventario previsto all’articolo 109, e) i controlli nel settore vitivinicolo (articolo 117), e f) la misurazione delle superfici come previsto dall’articolo 121, lettera c). Il presente regolamento non osta all’applicazione: a) delle disposizioni specifiche che disciplinano i rapporti tra Stati membri nel settore della lotta contro la frode vitivinicola, nella misura in cui siano tali da facilitare l’applicazione del presente regolamento, b) delle regole relative: i) alla procedura penale o alla collaborazione giudiziaria tra Stati membri in materia penale, ii) alla procedura in materia di sanzioni amministrative. 2.   I termini utilizzati nel regolamento (CE) n. 479/2008 hanno lo stesso significato quando sono utilizzati nel presente regolamento.
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Campo di applicazione e significato dei termini (Art. 1 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo