Art. 1
Campo di applicazione e significato dei termini
In vigore dal 27 giu 2008
Campo di applicazione e significato dei termini
1. Il presente regolamento reca modalità di applicazione delle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 479/2008:
a)
le misure di sostegno (titolo II),
b)
gli scambi con i paesi terzi (titolo IV),
c)
il potenziale produttivo (titolo V),
d)
l’inventario previsto all’articolo 109,
e)
i controlli nel settore vitivinicolo (articolo 117), e
f)
la misurazione delle superfici come previsto dall’articolo 121, lettera c).
Il presente regolamento non osta all’applicazione:
a)
delle disposizioni specifiche che disciplinano i rapporti tra Stati membri nel settore della lotta contro la frode vitivinicola, nella misura in cui siano tali da facilitare l’applicazione del presente regolamento,
b)
delle regole relative:
i)
alla procedura penale o alla collaborazione giudiziaria tra Stati membri in materia penale,
ii)
alla procedura in materia di sanzioni amministrative.
2. I termini utilizzati nel regolamento (CE) n. 479/2008 hanno lo stesso significato quando sono utilizzati nel presente regolamento.
Storico versioni
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