Art. 13

Procedura di domanda

In vigore dal 27 giu 2008
Procedura di domanda 1.   Gli Stati membri stabiliscono la procedura di presentazione delle domande, precisando in particolare l’aiuto applicabile al produttore e le informazioni che devono accompagnare la domanda. La domanda contiene informazioni particolareggiate sulla superficie, la resa media, il metodo da utilizzare, e indica la varietà di vite e il tipo di vino da essa ottenuto. 2.   Gli Stati membri verificano la fondatezza delle domande. A tal fine possono disporre che il produttore alleghi alla domanda un impegno scritto. Se il produttore ritira la domanda senza un motivo giustificato, gli Stati membri possono disporre che i costi relativi al trattamento della domanda siano posti a suo carico.
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Procedura di domanda (Art. 13 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo