Art. 13
Procedura di domanda
In vigore dal 27 giu 2008
Procedura di domanda
1. Gli Stati membri stabiliscono la procedura di presentazione delle domande, precisando in particolare l’aiuto applicabile al produttore e le informazioni che devono accompagnare la domanda. La domanda contiene informazioni particolareggiate sulla superficie, la resa media, il metodo da utilizzare, e indica la varietà di vite e il tipo di vino da essa ottenuto.
2. Gli Stati membri verificano la fondatezza delle domande. A tal fine possono disporre che il produttore alleghi alla domanda un impegno scritto. Se il produttore ritira la domanda senza un motivo giustificato, gli Stati membri possono disporre che i costi relativi al trattamento della domanda siano posti a suo carico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:555:oj#art-13