Art. 13 · Procedura di domanda

Art. 13

Procedura di domanda

In vigore dal 27 giu 2008
Procedura di domanda 1.   Gli Stati membri stabiliscono la procedura di presentazione delle domande, precisando in particolare l’aiuto applicabile al produttore e le informazioni che devono accompagnare la domanda. La domanda contiene informazioni particolareggiate sulla superficie, la resa media, il metodo da utilizzare, e indica la varietà di vite e il tipo di vino da essa ottenuto. 2.   Gli Stati membri verificano la fondatezza delle domande. A tal fine possono disporre che il produttore alleghi alla domanda un impegno scritto. Se il produttore ritira la domanda senza un motivo giustificato, gli Stati membri possono disporre che i costi relativi al trattamento della domanda siano posti a suo carico.
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